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 In
Italia gli hedge fund sono stati introdotti dal legislatore con il Decreto
del Ministero del Tesoro n. 228 del 24 maggio 1999 che ha istituito i
cosiddetti “Fondi Speculativi” nel nostro ordinamento
La normativa prevede per i Fondi Speculativi
le seguenti caratteristiche:
- il gestore, nella scelta degli strumenti
finanziari in cui investire, può derogare a norme prudenziali
di contenimento e frazionamento del rischio dettate per i fondi comuni
d’investimento; di conseguenza nella gestione dei Fondi
Speculativi è possibile performare senza
riferiemento ad un benchmark, nonché utilizzare la leva finanziaria
come strumento per la ricerca del rendimento assoluto
- la quota minima di adesione ammonta a 500'000,00
Euro
- è previsto un numero massimo di 200
sottoscrittori per ogni fondo
- ad essi si applica il divieto di sollecitazione
del pubblico risparmio
- possono essere gestiti solo da società
specializzate in questo tipo di strumenti (SGR con oggetto esclusivo
autorizzate all’uopo dalla Banca d’Italia)
- il trattamento fiscale è lo stesso
dei fondi comuni di investimento tradizionali (trattenuta a titolo d’imposta
pari al 12,5% del capital gain)
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