In Italia gli hedge fund sono stati introdotti dal legislatore con il Decreto del Ministero del Tesoro n. 228 del 24 maggio 1999 che ha istituito i cosiddetti “Fondi Speculativi” nel nostro ordinamento

La normativa prevede per i Fondi Speculativi le seguenti caratteristiche:

  • il gestore, nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire, può derogare a norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio dettate per i fondi comuni d’investimento; di conseguenza nella gestione dei Fondi Speculativi è possibile performare senza riferiemento ad un benchmark, nonché utilizzare la leva finanziaria come strumento per la ricerca del rendimento assoluto
  • la quota minima di adesione ammonta a 500'000,00 Euro
  • è previsto un numero massimo di 200 sottoscrittori per ogni fondo
  • ad essi si applica il divieto di sollecitazione del pubblico risparmio
  • possono essere gestiti solo da società specializzate in questo tipo di strumenti (SGR con oggetto esclusivo autorizzate all’uopo dalla Banca d’Italia)
  • il trattamento fiscale è lo stesso dei fondi comuni di investimento tradizionali (trattenuta a titolo d’imposta pari al 12,5% del capital gain)